Accolgo in questo spazio la relazione sul tema del legittimo impedimento, analizzata da un punto di vista squisitamente tecnico, dall’avvocato Giacomo Massimelli che già ha tenuto alcuni incontri sul tema. Seguirà, con il prossimo post, la sua personale proposta sul perché votare “sì” a quel determinato quesito.
1) In linea generale, il nostro ordinamento giuridico prevede il legittimo impedimento all’art. 420 ter c.p.p: “Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore”. Tale articolo stabilisce che nel caso in cui l’imputato in un procedimento penale non si presenti all’udienza, e risulti che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore, o altro legittimo impedimento, il giudice rinvia l’udienza ad altra data.
L’impedimento dell’imputato può essere legato a questioni di salute, familiari, sociali o lavorative; tali motivi di impedimento non sono elencati dalla legge, e possono essere i più disparati. Ad esempio, nel caso di una malattia dell’imputato, tale impedimento deve essere dimostrato da una documentazione che dia piena prova della natura, dell’attualità della malattia e delle ragioni che la configurano; è evidente che generiche certificazioni dalle quali non si identifica la natura dell’infermità ed i suoi concreti profili ostativi non sono idonee a provare il legittimo impedimento.
In giurisprudenza anche la partecipazione ad un concorso pubblico, previsto in data coincidente a quella dell’udienza, costituisce legittimo impedimento al fine di ottenere il rinvio.
Il giudice mantiene comunque una certa discrezionalità in ordine alla rilevanza della prova dell’impedimento, ed alla sua concessione. Quanto sopra detto vale per tutti gli imputati.
2) Con la legge n. 51/2010 (legge sul legittimo impedimento oggetto di referendum), è stato introdotto un elenco di attività, funzioni e incombenze che vanno a costituire per legge un legittimo impedimento per colui che ricopre la carica di Presidente del Consiglio e per i Ministri; si può dire che quasi tutte le loro attività possono configurare un impedimento.
La legge prevedeva, nella sua versione originaria, un rinvio automatico delle udienze del Presidente del Consiglio ogni volta che la sua difesa avesse sollevato un impedimento legato alle attività di governo elencate nelle legge stessa; in tal modo veniva tolta al Giudice ogni possibilità di controllo.
La Corte Costituzionale (Sentenza n. 23/2011), dopo i ricorsi di costituzionalità proposti dal Tribunale di Milano nei confronti della suddetta legge (per violazione dell’art. 3 della Costituzione che stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), ha eliminato l’automatismo del rinvio e nuovamente affidato al Giudice il controllo sull’effettività ed assolutezza dell’impedimento.
3) Il referendum verte quindi su quella parte di legge che non è già stata abrogata dalla Corte Costituzionale.
In sostanza l’oggetto del referendum è costituito dall’ art. 1 comma 1 della Legge n. 51/2010, che fissa l’elenco delle attività e delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, che con la legge sono definite legittimo impedimento; in ordine a tale elenco, abbiamo però visto che la Corte Costituzionale ha restituito al Giudice un potere discrezionale di valutazione e di decisione sulla concessione o meno del rinvio dell’udienza.
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